Per queste tipologie di interventi, l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. L'amministrazione competente, dopo aver verificato l'applicabilità della procedura semplificata e la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica; l'eventuale rigetto della domanda deve intervenire entro 30 giorni (art. 3, co. 2).

In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al Soprintendente, che può:

- esprimere parere vincolante favorevole, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione;

- rigettare motivatamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.

Il procedimento semplificato si conclude in ogni caso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente (art. 3, co. 1).